1. Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno Stato parte, sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, dovra', in - conformita' alla propria legislazione, detenere detta persona o adottare ogni altra misura necessaria per sorvegliare detta persona per tutto il periodo necessario ad avviare un procedimento penale o di estradizione. Detto Stato parte dovra' procedere al piu' presto a delle indagini preliminari al fine di stabilire i fatti. 2. La detenzione o le altre misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno immediatamente notificate direttamente o tramite il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite:

  • a)allo Stato dove e' stato commesso il reato;
  • b)allo Stato che e' stato oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;
  • c)allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che e' stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione, e' cittadino;
  • d)allo Stato di cui l'ostaggio e' cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
  • e)allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo e' apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale;
  • f)all'organizzazione internazionale intergovernativa che e' stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;
  • g)a tutti gli altri Stati interessati. 3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:
  • a)di comunicare al piu' presto con il piu' vicino rappresentante competente dello Stato di cui e' cittadino o che e' comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
  • b)di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato. 4. I diritti, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dovranno essere esercitati in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato; resta inteso tuttavia che dette leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione degli obiettivi per i quali vengono accordati i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto di ciascuno Stato parte, che abbia rivendicato la sua giurisdizione in conformita' al paragrafo 1 b) dell'articolo 5, di invitare il Comitato internazionale della Croce rossa a mettersi in contatto e a visitare il presunto autore del reato. 6. Lo Stato che effettua l'inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovra' comunicare immediatamente le conclusioni di detta inchiesta agli Stati o all'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed infornarli se intende esercitare la propria giurisdizione.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art6 · fonte su Normattiva