1. Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. In tutti i casi la legge applicabile per l'esecuzione di una domanda di assistenza reciproca e' quella dello Stato richiesto. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria reciproca previsti in ogni altro trattato.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
