[1]di assistenza

[2]1. Salvo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione, l'assistenza e' prestata su domanda della Parte richiedente. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)l'autorita' giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le disposizioni penali applicabili al caso;
  • b)l'oggetto ed il motivo della domanda;
  • c)ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare, l'identita' e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
  • d)le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' delle autorita' o delle parti private che possono parteciparvi. 3. La domanda, qualora abbia ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art12 · fonte su Normattiva