1. I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo compresi come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione stipulato tra Stati parti. Gli Stati parti si impegnano ad includere questi reati come casi di estradizione in ogni Trattato di estradizione da stipulare tra di loro. 2. Se uno Stato parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato e' investito di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte al quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, esso ha facolta' di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda questi reati. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un Trattato riconoscono questi reati come casi di estradizione tra di loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. Tra Stati parti, i reati sono considerati ai fini dell'estradizione come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtu' dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art15 · fonte su Normattiva