Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~art4 · fonte su Normattiva