1. I reati di cui all'articolo 2 sono considerati casi di estradizione a pieno diritto in qualsiasi trattato di estradizione stipulato fra gli Stati Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parti s'impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra di loro. 2. Quando uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, e' investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non e' legato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha facolta' di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente ai reati previsti all'articolo 2. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti all'articolo 2 come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. I reati di cui all'articolo 2 sono, se del caso, considerati ai fini dell'estradizione fra Stati Parti come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6. 5. Le norme di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi fra Stati Parti, relative ai reati di cui all'articolo 2 sorto considerate come essendo modificate fra Stati Parti qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art9 · fonte su Normattiva