1. Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale la notifica e' stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art20 · fonte su Normattiva