1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
