1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art19 · fonte su Normattiva