[1]1. Le Parti contraenti provvederanno, quando ritenuto indispensabile per l'individuabilita' della linea del confine, a liberare una fascia avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine dovra' essere in ogni caso tenuto sgombero per un raggio di un metro.

[2]Allo scopo d; rendere piu' evidente l'andamento della linea di confine, accanto ai termini non facilmente individuabili sul terreno, si dovranno collocare delle paline metalliche arancioni aventi un'altezza di 2,4 m.

[3]2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente Articolo, non e' consentito costruire alcunche', ad eccezione delle opere di interesse comune delle due Parti contraenti. E' vietata le collocazione di contrassegni dei limiti di proprieta' e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine.

[4]3. In casi particolari le Parti contraenti, di comune accordo, possono permettere anche altre costruzioni purche' non ostacolino la visibilita' della linea di confine e la stabilita' dei termini.

[5]4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.

[6]5. Ogni Parte contraente puo', in ogni momento, effettuare i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo, previa informazione dell'altra parte con 10 giorni di anticipo.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art5 · fonte su Normattiva