Art. 52

[1](Art. 144, legge 20 marzo. 1865, allegato F).

[2]I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitu' della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

[3]Dove la larghezza di questa non e' determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, si intendera' stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovra' dai proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

[4]Alle spese per le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale si provvede secondo la classe in cui la linea e' inscritta. Pero' i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

[5]In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, alle spese per lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale si provvede pure secondo la classe in cui la linea e' inscritta, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed materiali medesimi.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art52 · fonte su Normattiva