[1]1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti effettueranno i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine in un arco dj tempo non superiore a otto anni.

[2]Il periodo di otto anni verra' calcolato a partire dall'anno in cui verra' effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione.

[3]2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono di comune accordo, in qualunque momento, quando se ne ravvisi l'urgenza e/o l'opportunita', eseguire lavori sul confine.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art6 · fonte su Normattiva