[1]1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti effettueranno i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine in un arco dj tempo non superiore a otto anni.
[2]Il periodo di otto anni verra' calcolato a partire dall'anno in cui verra' effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione.
[3]2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono di comune accordo, in qualunque momento, quando se ne ravvisi l'urgenza e/o l'opportunita', eseguire lavori sul confine.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
