[1]Gli impegni derivanti dalla presente Convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartiti come segue:
[2]la Parte italiana e' responsabile per i settori II, IV, VI e VIII; la Parte slovena e' responsabile per i settori I, III, V e VII.
[3]Qualunque sia il settore ciascuna Parte e' responsabile per i termini di confine, situati nel proprio territorio, che indicano indirettamente la linea di confine.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
