[1]1. AI fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione Mista).

[2]2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice Presidente e due membri della propria Delegazione. Ciascuna Parte designa inoltre il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario.

[3]3. Oltre ai compiti di cui all'Articolo 4 della presente Convenzione, la Commissione Mista provvedera' a:

  • a)redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine;
  • b)materializzare, quando necessario, la linea di confine la' dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti.

[4]4. La Commissione Mista puo' adottare anche altri sistemi, ritenuti piu' idonei per la demarcazione del confine, in relazione a particolari esigenze.

[5]5. I lavori sul confine di cui alla presente Convenzione vengono eseguiti con il consenso e, di norma, alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti.

[6]6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione Mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine.

[7]7. La Commissione Mista provvede affinche' la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine di ogni lavoro di manutenzione.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art10 · fonte su Normattiva