[1]Finanziamento dell'esercizio e della manutenzione della Linea
[2]La presente Convenzione determina la ripartizione dei costi di esercizio e di manutenzione della Linea secondo le seguenti modalita':
- a)Il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto o acquisito da parte italiana e francese, sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi. Tuttavia, per ogni tratta in caso di deficit ed in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario viaggiatori di ciascuna Parte, ogni Parte si fara' carico di almeno il 25% del deficit. In caso di sospensione temporanea dei servizi regolari da una Parte, in particolare in relazione a lavori sulla rete, continuera' ad applicarsi la presente clausola di salvaguardia. Sono considerati rispettivamente come treni italiani o treni francesi, i treni il cui esercizio e' oggetto di un contratto di servizio pubblico con un'autorita' francese o con un'autorita' italiana.
- b)Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3 tiene il conteggio delle uscite e delle entrate e redige un rapporto annuale per gli Stati italiano e francese e per il gestore dell'infrastruttura italiana, che fa pervenire ogni anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, accompagnato da tutti i documenti giustificativi corrispondenti.
- c)Il pagamento definitivo delle somme dovute alla parte italiana dalla parte francese, o delle somme dovute alla parte francese dalla parte italiana, valutate annualmente ai sensi del paragrafo a. del presente articolo, sara' effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione del rapporto menzionato al paragrafo b. del presente articolo.
- d)In mancanza di versamento entro il termine stabilito al paragrafo c. del presente articolo, il gestore dell'infrastruttura che deve percepire il pagamento procede alla messa in mora.
- e)Oltre alla messa in mora, la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud menzionata all'articolo 13 si riunira' quanto prima e potra' chiedere che vengano comunicati i conti della Linea al gestore dell'infrastruttura al fine di trovare una soluzione condivisa tra le Pparti per garantire la continuita' di esercizio della Linea.
- f)I costi relativi agli investimenti, esclusi quelli relativi alla manutenzione e esercizio, sono oggetto di convenzioni di finanziamento specifiche, concluse tra i gestori delle infrastrutture italiano e francese, gli Stati e le collettivita' territoriali interessate.
Testo vigente dal 29 marzo 2025
