[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, qui di seguito indicati quali "le Parti Contraenti", considerando che le Parti Contraenti desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni cooperando nel reciproco interesse nel settore fiscale; considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la loro capacita' di applicare le rispettive normative fiscali; e considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini e le condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

[4]Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

[5]Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;210~accordo-art1 · fonte su Normattiva