[1]Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE) (articolo 31-bis.2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. L'amministrazione finanziaria puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta. 2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorita' competenti delle giurisdizioni terze interessate. 3. Alla presenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'Autorita' richiedente e l'Autorita' interpellata. 4. I funzionari dell'amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art175 · fonte su Normattiva