[1]Riservatezza
[2](1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete. (2) Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) delle Parti Contraenti che trattano le finalita' specificate all'articolo 1, e possono essere utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita'. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. (3) Tali informazioni non possono essere utilizzate per finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. (4) Le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo non devono essere comunicate a nessun altro Stato o territorio che non sia Parte del presente Accordo se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. (5) I dati personali possono essere trasmessi nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
