[1]Costi

[2](1) I costi ordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte interpellata. I costi straordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte richiedente. Le autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi. (2) I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;210~accordo-art9 · fonte su Normattiva