[1]ARTICOLO IX Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

[2]1 Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti, relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo e', per quanto possibile, risolta per mezzo dl consultazioni e di negoziazioni, 2 Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne ha fatto richiesta per iscritto la controversia non e' risolta, essa sara' sottoposta a domanda di una delle Parti Contraenti ad un Tribunale arbitrale ad hoc, conformemente alle disposizioni del presente Articolo, 3 Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue entro un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente designa un membro del Tribunale. Il Presidente e' nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri, 4 Se entro i termini stabiliti al paragrafo 3 del presente Articolo, nessuna designazione e' stata effettuata in mancanza di ogni altro accordo ciascuna delle Parti Contraenti puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alla designazione. Se il Presidente della Corte e' cittadino di una delle Parti Contraenti o se, per qualsiasi altra ragione, egli non puo' esercitare questa funzione, il membro della Corte internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' che non e' cittadino di una delle parti Contraenti sara' invitato a procedere alla designazione, 5 Il Tribunale Arbitrale adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti, e le sue decisioni sono vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sostengono le spese della loro procedura arbitrale e del loro rappresentante alla udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese sono equamente ripartite fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilisce le proprie procedure.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artix · fonte su Normattiva