[1]ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento

[2]I trasferimenti di cui agli Articoli IV V VI e VII sono effettuati senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro un mese. Tutti i trasferimenti sono effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio principale applicabile alla data in cui investitore ha richiesto detto trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artviii · fonte su Normattiva