[1]ARTICOLO X Soluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti

[2]1 Ogni controversia fra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, e' risolta per quanto possibile per mezzo di consultazioni e negoziazioni, 2 Se l'investitore ed un organismo dell'una o dell'altra Parte contraente hanno concluso un accordo d'investimento, si applica la procedura prevista dall'accordo d'investimento, 3 Se, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, la controversia non e' risolta entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta formulata per iscritto a tal fine, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia ad una delle seguenti istanze,

  • a)al Tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale,
  • b)al Tribunale arbitrale ad hoc conformemente al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), in tal modo la Parte Contraente di accoglienza s'impegna ad accettare di sottoporsi a detto arbitrato,
  • c)al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per la messa in opera delle procedure d'arbitrato indicate dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla soluzioni delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se, o non appena le due Parti Contraenti vi hanno aderito,

[3]4 Ai sensi del paragrafo 1 lettera b) del presente Articolo, l'arbitrato si svolge conformemente alle seguenti disposizioni Il Tribunale Arbitrale e' costituito da tre arbitri se questi ultimi non sono cittadini di una delle due Parti contraenti essi dovranno avere la nazionalita' di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le due Parti contraenti, designati dal Presidente dell'istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualita' di autorita' incaricata della designazione L'Arbitrato si svolgera' a Stoccolma/Parigi, salvo in caso di accordo diversa fra le Parti interessate. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applica le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi del diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti e' eseguita conformemente alle rispettive legislazioni nazionali ed alle Convenzioni internazionali in materia alle quali esse hanno aderito, 5 Le Parti Contraenti evitano di negoziare per le vie diplomatiche qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintanto che queste procedure non sono state concluse, come pure nel caso in cui una delle Parti Contraenti non abbia rispettato la decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nei termini previsti dalla decisione o in un termine da stabilire sulla base delle disposizioni del diritto internazionale o interno applicabili in questo caso.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artx · fonte su Normattiva