[1]ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio

[2]1 Gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo non sono assoggettati ad alcuna misura suscettibile di limitare a titolo permanenti o temporaneo, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, fatta salva la legislazione nazionale o locale in vigore e le disposizioni stabilite dalle autorita' giurisdizionali competenti, 2 Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno oggetto, de iure o de facto direttamente o indirettamente, di misure di nazionalizzazione, di esproprio, di requisizione o di ogni altra misura analoga, comprese le misure che pregiudicano le societa' ed i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o motivi d'interesse azionale, in questo caso e' previsto il pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e conformemente a tutte le disposizioni e procedure giuridiche, 3 L'importo adeguato dell'indennita' sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica. Qualora vi siano difficolta' per determinate l'effettivo valore commerciale, sara' determinato sulla base dei criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennita' e' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio principale, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica, essa deve includere gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento, essa potra' essere Liberamente riscossa e trasferita. Dal momento della sua determinazione, l'indennita' e' pagata senza ritardi ingiustificati ed in ogni caso nel termine di un mese. 4 Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennita' che spetta all'investitore di una Parte Contraente e' calcolata tenuto conto del valore della partecipazione di quest'ultimo nella societa' mista, conformemente ai documenti pertinenti e secondo gli stessi criteri di valutazione previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, 5 I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiarano aver subito l'esproprio dei loro investimenti o di una parte, hanno diritto ad un immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte Contraente, in vista di verificare se l'esproprio ha avuto effettivamente luogo e, in tal caso, se l'esproprio e l'eventuale indennita' sono conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' per decidete su tutte le questioni afferenti, 6 Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non e' utilizzato in tutto o in parte per le finalita' previste l'ex-proprietario e il suo/suoi associati hanno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato e' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artv · fonte su Normattiva