[1]Articolo IV Indennizzo per danni o perdite
[2]1 Se gli investitori di ciascuna delle Parti contraenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, perdite o danni ai loro investimenti per causa di guerre, di altre forme di conflitto armato, stato di emergenza conflitti civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato concedo un'indennita' adeguata per riparare le perdite o i danni, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. L'indennita' liquidata in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza ritardi ingiustificati. 2 Gli investitori interessati hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi.
Testo vigente dal 14 agosto 2004
