Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Testo vigente dal 6 dicembre 2012
