1. I dati personali possono essere scambiati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo. 2. I dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo devono ricevere un livello di protezione equivalente al livello di protezione previsto nel territorio della Parte Contraente che li fornisce. 3. Le Parti Contraenti si trasmettono le norme pertinenti al presente Articolo, relative alla protezione dei dati personali dei rispettivi Stati. 4. Lo scambio dei dati personali non potra' avvenire prima che le Parti Contraenti abbiano convenuto, in conformita' con quanto previsto al precedente paragrafo 2, che il livello di protezione e' equivalente nel territorio di entrambe le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art17 · fonte su Normattiva