Art. 18 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita di una Parte Contraente ritenga che l'assistenza domandata potrebbe pregiudicare la sua sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza, od altri interessi nazionali vitali, o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel suo territorio oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali ed amministrative, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti. 2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
