Art. 19 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verra' data esecuzione alla richiesta, nonche' la forma in cui verranno coperte le spese.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
