1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verra' data esecuzione alla richiesta, nonche' la forma in cui verranno coperte le spese.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art19 · fonte su Normattiva