1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in materia penale.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art2 · fonte su Normattiva