Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

  • a)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate;
  • b)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art3 · fonte su Normattiva