Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:
- a)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate;
- b)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
