Art. 24 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
[1]Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Amministrazioni doganali si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino reciprocamente per iscritto che questo esame non e' necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Bruxelles il 6 dicembre 2005 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 22 novembre 2016
