[1]Entrata in vigore, durata e denuncia

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 (sessanta) giorni successivamente alla data dell'ultima Nota con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo. 2. Il presente Accordo avra' durata illimitata; ciascuna delle Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-05;53~accordo-art8 · fonte su Normattiva