1. Le Parti Contraenti prendono le misure necessarie, entro le loro possibilita' ed in conformita' con la propria legislazione, per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo. 2. La decisione di eseguire la consegna controllata sara' presa caso per caso ed in conformita' con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformita' con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare. 3. Le consegne illecite per cui la consegna controllata e' stata concordata possono, con il reciproco consenso delle Autorita' doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
