Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformita' alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

  • a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
  • b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' professionali specializzate dei propri funzionari;
  • c)lo scambio di esperti in materia doganale.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art10 · fonte su Normattiva