1. Le Parti contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente accordo:

  • a)al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
  • b)al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
  • c)nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relative all'applicazione della legislazione doganale. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente che la eseguira' sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consigliera' all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art2 · fonte su Normattiva