[1]Articolo II Fatti che danno luogo all'estradizione

[2]1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. 2. Inoltre se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovra' essere superiore a sei mesi. 3. Quando la domanda di estradizione riguarda piu' reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l'estradizione, se e' concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potra' essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l'estradizione sia chiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potra' essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare e' superiore a sei mesi. 4. L'estradizione e' altresi' concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti impongano o imporranno l'inserimento nei trattati successivi come reati che possono dare luogo ad estradizione.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artii · fonte su Normattiva