[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I Obbligo di estradare

[4]Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorita' Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto e' stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-arti · fonte su Normattiva