[1]Articolo XII Arresto provvisorio

[2]1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione una Parte puo' ordinare, su richiesta dell'altra Parte, l'arresto provvisorio della persona ricercata o applicarle altre misure restrittive della liberta' personale. 2. Nella richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiedente deve dichiarare che e' stato emesso nei confronti della persona un provvedimento restrittivo della liberta' personale o una sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale o che presentera' una domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, l'indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena da scontare, come pure gli elementi necessari per l'identificazione e della persona e gli indizi esistenti al fine di localizzarla. La domanda di arresto provvisorio puo' essere presentata alla Parte richiesta anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL/O.I.P.C.). 3. La parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte sull'esito della richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure restrittive della liberta' professionale. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati dall'articolo X non arrivano alla Parte richiesta entro sessanta giorni dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo 3., l'arresto provvisorio e le altre misure restrittive della liberta' personale sono revocati. Tuttavia, cio' non impedisce un nuovo arresto o l'applicazione di misure restrittive della liberta' personale, come pure l'estradizione, se la domanda arriva dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxii · fonte su Normattiva