[1]Articolo XI Informazioni supplementari

[2]Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiedera' informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potra' essere prorogato.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxi · fonte su Normattiva