[1]Articolo XI Informazioni supplementari
[2]Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiedera' informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potra' essere prorogato.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
