[1]Articolo XV Consegna di oggetti

[2]1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'estradizione e' concessa, consegna, a dini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda, gli oggetti sui quali o attraverso i quali e' stato commesso il reato, quelli che costituiscono il presso, il prodotto o il profitto del reato, nonche' quelli che comunque possono essere utilizzati come prova. 2. Gli oggetti indicali nel paragrafo precedente sono consegnati anche se l'estradizione concessa non puo' aver luogo a causa della morte o della fuga della persona ricercata. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati al paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso in detta Parte ovvero, per la stessa ragione, puo' consegnarli a condizione che siano restituiti. 4. Sono salvaguardati i diritti della Parte richiesta o dei terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti alla Parte richiesta senza indugio alla fine del procedimento.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxv · fonte su Normattiva