[1]Articolo XX Estradizione semplificata

[2]1. La Parte richiesta potra' consegnare la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione senza promuovere giudizio di estradizione previsto dal proprio ordinamento, quando sussistano le seguenti condizioni:

  • a)sia stata presentata una domanda di estradizione in conformita' dell'articolo X;
  • b)sia ammessa l'estradizione, ai sensi dell'articolo II, per fatto per il quale e' stata chiesta l'estradizione;
  • c)che la persona richiesta, assistita da un avvocato abilitato, abbia dato il proprio espresso consenso ad essere estradata. 2. Il consenso, che e' irrevocabile, dovra' essere prestato dinanzi all'autorita' competente della Parte richiesta, dopo che questa ha informato la persona richiesta:
  • a)del carattere irrevocabile del suo consenso;
  • b)del suo diritto ad un procedimento formale di estradizione e delle garanzie relative;
  • c)del procedimento di estradizione semplificata. Si dara' atto dell'esistenza di tutti i requisiti precedentemente segnalati in un processo verbale, che sara' immediatamente ritrasmesso alla Parte richiedente. 3. La circostanza che la persona richiesta sia stata consegnata sulla base del procedimento semplificato di estradizione non comporta nessuna modifica dei diritti e delle garanzie previste dal procedimento formale di estradizione.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxx · fonte su Normattiva