[1]Articolo XIX Intervento dello stato richiedente

[2]La Parte richiedente ha facolta' di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorita' giudiziarie competenti.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxix · fonte su Normattiva