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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, con la seguente modificazione:
[8]All'articolo 15, lettera b) dopo le parole: «12 Reggimenti di cavalleria», sono soppresse le parole: «di cui uno di carri veloci».
[9]All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «generali di brigata», sopprimere le parole: «comandanti di brigata di cavalleria».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 17 dicembre 1934 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - JUNG
[14]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
