ARTICOLO X Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da linee di credito a condizioni "consensus", siano finanziati attraverso strumenti di cofinanziamento anche da parte di istituzioni finanziarie internazionali e regionali. Le due Parti concordano altresi' sull'opportunita' di utilizzare, in armonia con la legislazione nazionale pertinente, strumenti quali le operazioni di riconversione del debito e strumenti analoghi. La Parte italiana si adoperera' per sostenere i progetti di privatizzazione o di riconversione di imprese pubbliche venezuelane ai sensi della normativa venezuelana vigente, in base alle valutazioni di mercato realizzate dalle imprese o istituzioni italiane interessate a dette operazioni.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artx · fonte su Normattiva