ARTICOLO IX Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati all'esportazione di parte o dell'intera produzione ottenuta, sia attraverso la creazione di imprese miste sia mediante altre forme di investimento, tenendo conto dell'esperienza in materia di collaborazione industriale italo-venezuelana.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artix · fonte su Normattiva