[1]Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per finanziare il terrorismo. 2. Le Parti convengono di cooperare nel settore dell'assistenza tecnica e amministrativa mirata ad elaborare e attuare le normative e all'efficiente funzionamento dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attivita' criminali. 3. La cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in appresso "GAFI"), dall'Unione e dai pertinenti organismi internazionali attivi nel settore.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art107 · fonte su Normattiva