[1]da requisizione

[2]1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione. 2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sara' ad esso immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza limitazione alcuna. 3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art10 · fonte su Normattiva