[1]dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni

[2]1 - a) Il Capo dell'Ufficio consolare e' autorizzato ad espletare le sue funzioni dal Governo dello Stato di residenza, in osservanza delle norme e delle formalita' in vigore sul suo territorio, presentando a detto Stato la propria lettera patente o analogo strumento, che indichi in particolare la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. L'exequatur verra' rilasciato tempestivamente e gratuitamente. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio Consolare puo' essere autorizzato dallo Stato di residenza ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni, applicandosi in tal caso le disposizioni della presente Convenzione.

  • b)I funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio consolare, sono nominati dallo Stato d'invio e vengono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza a seguito di notifica della loro nomina.

[3]2 - L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo Stato di residenza che rifiuta di concedere un exequatur non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto. Lo stesso vale in caso di rifiuto di ammissione all'esercizio delle funzioni consolari dei membri del personale consolare o di domanda di richiamo degli stessi.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art3 · fonte su Normattiva