[1]e autentica di documenti

[2]I funzionari consolari hanno diritto di:

  • a)legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza;
  • b)ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;
  • c)tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art42 · fonte su Normattiva