[1]e autentica di documenti
[2]I funzionari consolari hanno diritto di:
- a)legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza;
- b)ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;
- c)tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.
Testo vigente dal 17 agosto 2004
