[1]degli alti e documenti consolari

[2]- Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonche' la loro traduzione effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le eventuali formalita' richieste in materia da detto Stato.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art43 · fonte su Normattiva