[1]di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
[2]- I funzionari consolari possono:
- a)rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza;
- b)ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
- c)rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza;
- d)affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
- e)compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato;
- f)ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di cittadinanza.
Testo vigente dal 17 agosto 2004
